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PRIVACY

Paolo Nazzaro, in conformità con l'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modifiche, dichiara che i dati personali qui raccolti verranno utilizzati esclusivamente per fornire all'utente informazioni sull'attività ed i servizi di consulenza assicurativa richiesti.

Potranno inoltre essere trattati per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi assicurativi attraverso strumenti tradizionali (posta cartacea, chiamata telefonica), strumenti di comunicazione elettronica (e-mail, SMS), piattaforme di social network (Facebook, LinkedIn, ecc.) o servizi di messaggistica (WhatsApp).

Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti; si garantisce la riservatezza degli stessi e si comunica che non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'art. 7 della suddetta legge (accesso, correzione e cancellazione dei dati) rivolgendosi a Paolo Nazzaro tramite l'indirizzo mail paolo.nazzaro@libero.it

Informativa Privacy

Modelli Ivass

Unipolsai Privacy

Unipolsai All.3

Unipolsai All.4

Unipolsai All.4Ter

Allianz All.3

Allianz All.4

Procedura Reclami

Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti In base alla procedura per la gestione dei reclami di cui al Provvedimento IVASS 46/2016, di modifica al Regolamento Isvap 24/2008

 

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.

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- I contenuti del reclamo

 Il Cliente può presentare il proprio reclamo in forma scritta, indicando, oltre alla descrizione dei fatti, il numero di polizza o di sinistro oggetto dello stesso e ogni riferimento utile (codice fiscale, nome e cognome, recapiti, ecc.) ad individuare il contraente/assicurato e a descriverne le circostanze.

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- Reclamo all'intermediario

Qualora il reclamo sia inoltrato direttamente all’ intermediario può essere inviato con le seguenti modalità:

Posta elettronica: paolo.nazzaro@libero.it

Posta elettronica certificata: paolonazzaro@pec.it

L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

 

- Reclamo all'IVASS

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto della gestione del reclamo, ovvero dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (fax: 06 42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, Info su: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.

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- Reclamo alle compagnie assicurative

ALLIANZ

https://www.allianz.it/contattaci/contatti-e-assistenza/reclami.html

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AXA

https://www.axa.it/reclami

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EUROP ASSISTANCE

https://www.europassistance.it/contatti/reclami

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GROUPAMA

http://www.groupama.it/conoscerci/contatti/reclami

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ITAS Mutua

http://www.gruppoitas.it/servizio-reclami

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TUA

https://www.tuaassicurazioni.it/inoltraunreclamo

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UCA

https://www.ucaspa.com/pages.php?id=377

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UNIPOLSAI

https://www.unipolsai.it/servizio-clienti/reclami

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- Ricorso a CONSOB

Per i prodotti unit linked o di capitalizzazione (emessi dal 1/11/2007), qualora il reclamante, per questioni relative alla trasparenza informativa, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni potrà rivolgersi alla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

 

CONSOB Via G.B. Martini, 3 00198 Roma telefono 06.84771 oppure

Via Broletto, 7 20123 Milano telefono 02.724201

 

- Ricorso all’ACF

Per i soli contratti unit linked e di capitalizzazione, collocati direttamente dall’impresa o tramite promotori o sportello bancario (e dunque ad eccezione di quelli intermediati da Broker e Agenti) è stato istituito presso la Consob l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) al quale potranno essere sottoposte le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione da parte dei citati intermediari degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli Investitori/Contraenti, nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

 

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie sono disponibili accedendo ai siti internet www.consob.it.

 

Si ricorda inoltre che il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore-Contraente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

 

- Ricorso a COVIP

Per le sole Forme Pensionistiche Complementari, qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) all’indirizzo:

COVIP Piazza Augusto Imperatore, 27 00186 Roma Fax: 06.69506.306 e-mail: protocollo@pec.covip.it

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

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Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 

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Qualora l'esito del reclamo non sia soddisfacente, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, il Cliente può cercare, ed in alcuni casi è necessario che cerchi, un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

 

- Per la risoluzione delle controversie relative a polizze danni e vita si può ricorrere:

alla Mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it

alla Negoziazione Assistita (L:10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia

 

- Per la risoluzione di controversie relative alle sole polizze danni, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione si può ricorrere:

all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.

 

- Per la risoluzione di controversie relative a sinistri R.C. Auto si può ricorrere:

alla Conciliazione paritetica nei casi di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. La Conciliazione paritetica nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori e per accedere alla stessa il consumatore può avvalersi direttamente del link www.conciliazioneaniaconsumatori.it presente sul sito di ANIA. Le indicazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono dettagliate all’interno dei siti www.ivass.it (alla sezione “Per i Consumatori”) e www.ania.it (alla sezione “Servizi”)

 

- Gestione delle liti transfrontaliere

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

Fac simile

reclamo Ivass

Fac simile

reclamo Impresa

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